Il divieto di minacciare azioni vessatorie a controparti e terzi

Viola i doveri di dignità e decoro il professionista che, con richieste contenenti elementi di pressione psicologica e/o di minaccia, richieda ad un terzo di provvedere al pagamento di un debito altrui, peraltro a pena di denuncia all’autorità giudiziaria, trattandosi di richiesta ingiustificata, vessatoria, e comunque non scriminata dal dovere di fedeltà verso il proprio assistito (Nel caso di specie, all’ufficiale giudiziario – recatosi presso la sua abitazione per eseguire un pignoramento mobiliare sui beni della figlia – il padre dichiarava che la figlia stessa si fosse trasferita altrove. Il professionista scriveva quindi al predetto terzo, invitandolo a pagare il debito della figlia di cui sarebbe divenuto debitore ope legis per aver dichiarato all’ufficiale giudiziario fatti contrari alle risultanze anagrafiche, rappresentandogli che -in mancanza- sarebbe stato denunciato per il reato di cui all’art. 495 c.p. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 6 novembre 2017, n. 154

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 06 Novembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 09 Ottobre 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32725 del 18 Dicembre 2018 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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