Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”

L’avvocato può indicare i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ma l’affermazione di una propria “specializzazione” presuppone l’ottenimento del relativo diploma conseguito presso un istituto universitario (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista si definiva “specialista assoluto”, enfatizzando altresì le proprie doti professionali, implicitamente negate alla parte restante della categoria professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 29 aprile 2017, n. 49

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 29 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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