Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato il seguente quesito: “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”.

Il parere va complessivamente reso nei termini seguenti.
Come già osservato incidentalmente con Parere n. 2/2014, l’art. 21, co. 4, della Legge n. 247/2012 contempla la possibile esistenza di giustificati motivi che, in caso di accertata mancanza di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale, consentono al Consiglio dell’Ordine di non procedere alla cancellazione dell’iscritto dall’Albo. L’ipotesi di sospensione a richiesta dall’esercizio professionale da parte dell’iscritto costituisce pertanto un giustificato motivo per non procedere alla cancellazione, considerato che, ragionevolmente, non può svolgere attività professionale colui che ha ritenuto di sospendere l’attività medesima.
Posto in linea di principio quanto sopra, va però esaminata la derogabilità, in dettaglio, dei requisiti contemplati nel decreto ministeriale n. 47/2016.
In ordine ai punti a) e b) dell’art. 2, co. II, deve ritenersi che il sopravvenire di un periodo di sospensione volontaria dell’attività consenta all’iscritto non esercente la professione di decidere discrezionalmente se mantenere la titolarità di una posizione IVA, nonché la disponibilità dei locali precedentemente destinati all’esercizio dell’attività. La condizione sub c) è, invece, formalmente impossibile, sicchè anche di questa il Consiglio territoriale non dovrà tener conto.
In ordine, infine, alle condizioni recate dai punti sub d), e), ed f), si osserva quanto segue.
Poiché l’avvocato volontariamente sospesosi dall’esercizio della professione continua ad essere iscritto all’Albo, permane nei suoi confronti l’obbligo di disporre di un indirizzo di P.E.C., debitamente comunicato all’Ordine di appartenenza, in ottemperanza all’art. 16, co. 7, del D.L.N. 185/2008. Il dovere prescritto al punto d) dovrà, quindi, essere rispettato.
Per quanto concerne, invece, la condizione sub e), va preliminarmente rilevato che l’art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall’obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall’art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura). La sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “L’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.”. Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei.
La commissione, infine, ritiene che anche il rispetto della condizione sub f) non sia derogabile. L’art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce infatti in capo all’avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’attività professionale, sia perchè la norma anzidetta non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualora la copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il cliente non avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria del danno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge.
Da ultimo, la Commissione osserva che la derogabilità, anche parziale, alle condizioni dettate dall’art. 2, co. E, D.M. n. 47/2016, trova giustificazione e ragione nel successivo art. 3, secondo il quale “I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.”

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 21 settembre 2016, n. 90

Quesito n. 224, COA di Siracusa

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 90 del 21 Settembre 2016
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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