Inammissibile il ricorso al CNF sottoscritto da difensore privo, ab origine, di mandato speciale

In tema di appello innanzi al CNF, l’incolpato può farsi assistere da un avvocato (ovvero: “deve” qualora sia stato sospeso, cancellato o radiato, non potendo impugnare in proprio); in tal caso, è necessario che difensore sia: 1) iscritto nell’albo speciale di cui all’art. 33 R.D. n. 1578/1933: 2) munito di procura speciale (a margine o in calce al ricorso medesimo, ovvero contenuta nella forma notarile in atto separato ed allegato) ex art. 60 del R.D. n. 37/1934, la cui mancanza costituisce vizio insanabile che determina l’inammissibilità dell’impugnazione precludendo ogni esame nel merito, giacché il difetto dello jus postulandi determina l’inesistenza della procura e non un suo semplice vizio suscettibile di sanatoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Giugno 2012 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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