Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’Ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →). In particolare, nel caso di illecito a forma libera, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026