Il COA di Roma chiede se è possibile l’iscrizione all’albo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. b) della L.P., del docente universitario di ruolo in virtù del servizio di insegnamento di cinque anni prestato anche in periodi precedenti la nomina.

La risposta è nei seguenti termini.
L’articolo 2, comma 3, lettera b) della L.P. consente l’iscrizione all’albo del professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. A tal fine è utile esclusivamente l’insegnamento prestato dopo la nomina in ruolo (cfr. parere 9.4.2014, n. 20).

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 18 novembre 2015, n. 116

Quesito n. 113, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 116 del 18 Novembre 2015
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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