Il COA di Cremona ha posto il seguente quesito: “Se possa essere iscritto di diritto all’Albo degli Avvocati ai sensi dell’Art. 2 comma 3 della nuova Legge Professionale un Ricercatore Confermato a tempo definito, con qualifica di Professore Aggregato, che abbia insegnato all’Università per cinque anni Diritto Tributario in forza di Laurea in Economia e Commercio, e che successivamente si sia laureato in giurisprudenza. Ciò tenuto conto della sostanziale parificazione dei Ricercatori confermati ai Professori Universitari disposta dalla c.d. Riforma Gelmini, oltre che della decisione n. 4318/2010 del Consiglio di Stato e dell’art. 47 della Nuova Legge Professionale Forense che, per quanto riguarda le commissioni d’esame, parifica i Professori Universitari ai Ricercatori Confermati”

La risposta è nei seguenti termini.

La norma (art. 2, comma 3, della legge 247/12) che consente l’iscrizione di diritto ad un albo circondariale ai professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento in materie giuridiche, non è suscettibile di interpretazione estensiva avendo natura eccezionale. Essa può dunque trovare applicazione solo nei confronti dei professori universitari di ruolo, categoria alla quale non appartengono né i ricercatori confermati, né i professori aggregati: questi ultimi, infatti, assumono tale qualifica non in modo stabile, ma subordinatamente all’eventuale conferimento di incarichi di insegnamento.
D’altro canto, l’equiparazione tra ricercatori confermati e professori universitari a cui si fa riferimento nella richiesta di parere riguarda profili limitati e specifici dello status dei ricercatori e, non assumendo carattere generale, è del tutto irrilevante nel caso in esame. Si precisa infatti che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4318/10, di cui al quesito, e peraltro precedente alla l. n. 247/12, riguarda l’equiparazione dei ricercatori universitari – sempre che siano “esperti” – ai professori di ruolo, solo ai fini della composizione delle commissioni di gara per l’esame di progetti tecnici. D’altro canto, l’art. 7 della L. 247/12 menziona espressamente i ricercatori universitari al solo fine di individuare i componenti delle Commissioni di esame per avvocato, mentre non li menziona nell’art. 2, c. 3, lett. b) per quanto concerne l’iscrizione nell’albo. Trattandosi pertanto di una norma di stretta interpretazione, nella determinazione del suo significato deve essere applicato il criterio dell’espressa volontà del legislatore (ubi voluit, lex dixit) e, per l’effetto, deve essere esclusa la possibilità di iscrizione di diritto nell’albo dei ricercatori confermati.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 20

Quesito n. 363, COA di Cremona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 20 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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