Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Barcellona Pozzo di Gotto) chiede se possa essere iscritto all’albo un abilitato all’esercizio della professione, il quale, sulla base di un contratto di diritto privato, presti la propria opera a favore di un Comune, nell’ambito di un “Progetto di utilità collettiva” ai sensi della legislazione regionale siciliana.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La costante interpretazione fornita dalla Commissione dell’incompatibilità di cui al terzo comma dell’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, è nel senso che, anche in presenza di contratti di diritto privato o di altre forme di incarico conferite da enti pubblici locali a professionisti legali, ciò che deve essere innanzitutto oggetto di esame, e che è idoneo a determinare il ricorrere della predetta situazione di incompatibilità, è la presenza di elementi che, al di là del nomen iuris, accomunino in concreto il rapporto ricorrente nel caso di specie a quello di lavoro subordinato.

Nello specifico, la legge regionale Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85 prevede una forma di provvidenza economica a beneficio degli enti locali della Regione affinché possano, sulla base di specifici progetti di durata prefissata ed inseriti in apposita graduatoria (Progetti di utilità collettiva), assumere il personale necessario allo svolgimento dei relativi compiti.

In particolare il Dec. Ass. Reg. 3 ottobre 1997, n. 744 (in G.U.R.S. 20 dicembre 1997) prevede che gli Uffici provinciali del lavoro avviino all’assunzione, nell’ambito dei progetti in questione, i soggetti che ne abbiano fatto domanda sulla base di idonea graduatoria (artt. 3 e 4).

Agli assunti spetta un trattamento economico pari al trattamento contrattuale dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell’ente proponente il progetto (art. 5).

L’elemento differenziale tra i soggetti coinvolti nei Progetti di utilità collettiva ed i comuni impiegati negli enti locali consiste principalmente nella relazione intercorrente tra impiego offerto e progetto da realizzare, e nella modalità attuativa, che nel primo caso è quella del contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno o parziale (cfr. Circ. Ass. Reg. Lav. 30 giugno 1999, n. 351, in G.U.R.S. 7 luglio 1999).

L’equiparazione ai dipendenti dell’ente, l’orario di lavoro ed il vincolo a prestare attività dietro retribuzione paiono indiscutibilmente ascrivere la fattispecie sottoposta alla nozione di lavoro subordinato, incompatibile con l’esercizio della professione forense.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 89 del 14 Dicembre 2005
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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