Vietato pubblicizzare l’assistenza legale a “zero spese di anticipo”

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale mediante l’offerta di assistenza legale a “zero spese di anticipo”, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 65 del 13 maggio 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 23 del 23 aprile 2019.
Più in generale, il principio di cui in massima si pone in perfetta linea con la giurisprudenza domestica che negli ultimi anni si è occupata della “pubblicità” professionale che faccia particolarmente leva sui “prezzi”: si va da quelli “troppo bassi” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 75/2021, 118/2015) o addirittura “simbolici” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 148/2019, 23/2019), se non proprio “infimi” (cfr. ad es., CNF sentenze nn. 349/2016, 142/2015), a quelli addirittura “gratuiti”, seppur solo per la prima consulenza (CNF n. 183/2009) o in caso di vittoria (CNF n. 62/2022).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 28 Giugno 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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