Trasferimento delle funzioni disciplinari dai COA ai CDD: ai fini della potestas judicandi rileva il momento della deliberazione (e non della successiva pubblicazione) della decisione disciplinare

Per la individuazione della disciplina transitoria applicabile ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, deve tenersi conto non già della data di deposito da parte del COA della decisione adottata a conclusione del procedimento (nella specie, successivamente al trasferimento delle funzioni disciplinari ai CDD), bensì della data di sua adozione. Ne consegue che anche un giudice che abbia cessato di essere titolare dell’organo deliberante può (e deve) redigere la motivazione della decisione disciplinare e sottoscriverla successivamente alla deliberazione, quand’anche nelle more decaduto, collocato a riposo, in ferie, ecc., in quanto la sottoscrizione va comunque apposta, perché solo un insuperabile impedimento potrebbe escludere tale potere-dovere.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU, sentenza n. 22728 del 20 luglio 2022

Giurisprudenza Cassazione

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