Sospensione per l’avvocato che renda falsa testimonianza

L’avvocato che si presti, anche se senza corrispettivo, a rendere in giudizio una falsa testimonianza lede in modo grave i principi di dignità, probità e decoro che sottendono l’esercizio dell’attività forense, permanendo il giudizio di gravità anche qualora la falsa testimonianza sia resa dall’avvocato non nell’ambito professionale ma quale privato cittadino, in quanto i valori di probità, dignità e decoro devono costituire lo stile di vita dell’avvocato non solo nell’esercizio dell’attività forense ma anche nella dimensione privata.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 58 del 13 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 19 Gennaio 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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