Sospensione disciplinare per l’avvocato che “pubblicizzi” il proprio studio legale con la propaganda “paghi solo in caso di vittoria”

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, “pubblicizzi” il proprio studio legale con la propaganda, peraltro mendace, “paghi solo in caso di vittoria” (Nel caso di specie, la dicitura era riportata nei biglietti da visita e in un cartello sulla pubblica via nei pressi dello studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 62 del 13 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 8 del 30 Ottobre 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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