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– numero: 72
– anno: 2012
– numero: 72
– anno: 2012
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- Il COA di Torino pone all’attenzione del CNF due quesiti in materia di tirocinio. Con il primo, relativamente ai corsi postlaurea svolti all’estero, chiede di chiarire se l’elencazione contenuta nell’art. 6, comma 9, D.P.R. 137/2012 sia da ritenersi tassativa ovvero se possa farsi applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4 del medesimo articolo laddove si consente il tirocinio presso Enti Esteri. Con il secondo quesito si chiede se, con riguardo alla scuola notarile, debba applicarsi la disciplina prevista dalla prima parte del comma 9 dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 ovvero quella prevista dalla seconda parte dello stesso comma 9, dunque se sia o meno necessaria la specifica autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense. Chiede, altresì, di specificare se il periodo di frequenza della scuola notarile valutabile ai fini del tirocinio debba essere comunque limitato a sei mesi.
Consiglio Nazionale Forense (Morlino Aldo), parere n. 72 del 12 Dicembre 2012 - L’annullamento in autotutela della decisione disciplinare impugnata
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Vermiglio Carlo), sentenza n. 72 del 20 Aprile 2012 - Il potere disciplinare spetta al Consiglio dell’Ordine e non al suo solo Presidente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Vermiglio Carlo), sentenza n. 72 del 20 Aprile 2012