Procedimento disciplinare: la notifica PEC di citazione a giudizio non sottoscritta digitalmente da Presidente e Segretario

La notifica di copia della citazione a giudizio da parte del CDD, dunque riferibile all’organo, è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale, non foss’altro per raggiungimento dello scopo. Infatti, il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina ha natura amministrativa, sicché l’eventuale violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. De Benedittis), sentenza n. 254 del 15 dicembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Caia), sentenza n. 197 del 5 novembre 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 38 del 18 Giugno 2018 (censura)
Giurisprudenza CNF

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