Praticanti avvocati: la formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari

Il periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari, disciplinato dall’art. 73 D.L. 69/2013 costituisce un percorso non dedicato specificamente all’accesso alla professione forense, il quale può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense, fatto salvo dall’art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016. In particolare:
1) l’attività di formazione per chi svolge contestualmente anche il tirocinio forense è condotta in collaborazione con il COA “secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio” (comma 5-bis art. 73 cit.);
2) “gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si svolge, ne’ possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale” (comma 7 art. 73 cit.);
3) è consentito lo svolgimento dello stage contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o notaio (comma 10 art. 73 cit.);
4) l’esito positivo del tirocinio viene valutato ai fini del compimento della pratica forense o di notaio per il periodo di un anno (comma 13 art. 73 cit.).
Infine, il praticante può iscriversi al Registro una volta terminato lo stage con esito positivo, e chiedere la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio ovvero, qualora risulti già iscritto nel Registro, intraprendere lo svolgimento dello stage: in tale caso dovrà rimanere iscritto, e si applicheranno le disposizioni in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine, nonché ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno, e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016, che mantiene ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio; in tal senso, il COA è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del DPR 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno, per cui non viene meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 143 del 26 settembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Settembre 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA, delibera del 05 Novembre 2018 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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