L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà e lede l’immagine dell’intera classe forense

La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso, giacché è obbligo posto non soltanto in funzione della giusta redistribuzione degli oneri, ma anche a tutela della propria immagine e, più in generale, della credibilità dell’intera classe forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Virgintino), sentenza n. 255 del 15 dicembre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 86.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 15 Dicembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16252 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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