L’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena formula un quesito relativo – nella sostanza – alla necessità e alla portata dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, con riferimento specifico all’esistenza di enti in relazione ai quali l’iscrizione nel predetto elenco non sia obbligatoria.

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La risposta è resa nei termini seguenti. L’iscrizione nell’elenco speciale è pre-condizione necessaria affinché l’avvocato dipendente possa esercitare – spendendo il titolo di avvocato – tutte le attività previste dall’articolo 23 della legge n. 247/12 le quali presuppongano il possesso dello ius postulandi. Ne consegue che, in mancanza di iscrizione nell’elenco, il dipendente pubblico non potrà spendere il titolo di avvocato e, soprattutto, non potrà svolgere alcuna attività che richieda lo ius postulandi.

Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 9 ottobre 2024