La sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini della colpevolezza dell’incolpato né della sua innocenza

In sede disciplinare, la sentenza penale che dichiari la intervenuta prescrizione del reato non può essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.): infatti, la formula di proscioglimento investe un diverso ambito valutativo di competenza del Giudice penale che, nel caso in cui rilevi una causa immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al fine di pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito, deve verificare se dagli atti processuali in suo possesso e senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, emerga la estraneità dell’imputato a quanto oggetto di contestazione, nel senso che si evidenzi la assoluta assenza della prova di colpevolezza, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato fra opposte risultanze.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Minervini), sentenza n. 272 del 31 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 12 Dicembre 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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