La nuova disciplina della prescrizione dell’azione disciplinare non si applica retroattivamente

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione, introdotto dall’articolo 56 della legge numero 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della “lex mitior” alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

Giurisprudenza CNF

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