La funzione essenziale della sanzione disciplinare non è quella di impedire la “recidiva specifica”

Il giudice disciplinare deve aver riguardo al decoro e all’immagine della professione (art. 21 co 4 cdf), sicché la funzione della sanzione disciplinare non è quella di evitare la reiterazione dell’illecito per il futuro, pertanto essa è irrogabile anche quando, per l’eventuale mutamento della situazione di fatto o di diritto, il medesimo illecito non possa essere nuovamente commesso dall’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 173 del 17 ottobre 2022

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 17 Ottobre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 22 Dicembre 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8946 del 29 Marzo 2023 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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