Istanza di iscrizione all’albo e falsa attestazione di non aver ricevuto condanne penale: irrilevante che il reato fosse estinto

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che chieda l’iscrizione all’albo ad un consiglio dell’ordine tacendo di una precedente condanna penale, a nulla rilevando che il reato fosse estinto, giacché la dichiarazione che deve fare l’istante è di non aver subito condanne penali, a nulla rilevando una causa estintiva successiva alla condanna e verificatasi ai sensi dell’art. 167 c.p., la quale è circostanza che non incide sull’elemento psicologico, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 11 Ottobre 2022 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 27 Ottobre 2017 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20464 del 17 Luglio 2023 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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