Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione (a nulla rilevando l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.)

Nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale può trovare applicazione nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia già maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto (a nulla rilevando l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.), non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 82 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 28 del 17 Maggio 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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