Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento risponde ad un fondamentale principio di civiltà giuridica

In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 75 del 1° giugno 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 01 Giugno 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 9 del 27 Luglio 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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