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Continue to ChatIl quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona) concerne le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, ed in particolare se la frequenza della Scuola sia "...compatibile con la contemporanea pratica professionale forense"; se il praticante sia tenuto "...anche nell’anno prescelto per l’esonero, al deposito delle relazioni e parzialmente del libretto di pratica"; se l’espressione ("...in costanza del periodo di cui all’art. 3") di cui all’art. 1.3 della circolare CNF 28/9/2002 faccia riferimento ai due anni di frequentazione o al solo anno di esonero prescelto dal praticante avvocato ai sensi dell’art. 1.2; se il Consiglio, ove la Scuola non consenta al praticante di presenziare alle udienze e di frequentare lo studio legale (nell’anno non indicato per l’esonero), debba ritenere la pratica non correttamente svolta. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-quesito-del-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-ancona-concerne-le-scuole-di-specializzazione-per-le-professioni-legali-di-cui-allart-16-d-lgsl-n-3981997-ed-in-partic/