Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 102 del 19 Dicembre 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20650 del 17 Luglio 2023 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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