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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa ha formulato il seguente quesito: “L’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 è assoggettato/assoggettabile alle norme prescrittive dei requisiti di continuità professionale di cui all’art. 2, c. II (lett. a, b, c, d, e, f) D.M Giustizia del 25/02/2016 n. 47, in vigore dal 22/04/2016, con particolare riferimento alla lettera c) (casi trattati in un anno) ed alla lettera f) (sussistenza polizza assicurativa) di tale articolo?”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-siracusa-ha-formulato-il-seguente-quesito-lavvocato-che-ha-chiesto-ed-ottenuto-la-sospensione-volontaria-dallesercizio-de/