Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma chiede di sapere se il praticante abilitato possa rappresentare “la parte avanti agli organismi di mediazione, non rilevandosi una specifica indicazione in base alla normativa vigente.”.

Preliminarmente osservato che per “normativa vigente” deve intendersi quella precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, in ragione della mancata emanazione, allo stato, del D.M. previsto dall’art. 41, co. 13, della medesima, la commissione rende il parere nei termini seguenti.
Ai sensi dell’art. 8 R.D.L. n. 1578/33, il praticante procuratore, trascorso un anno dall’iscrizione nel relativo registro, può patrocinare davanti ai Tribunali del Distretto di appartenenza nei procedimenti che, prima dell’attuazione della legge n. 254/1997, rientravano nella competenza del Pretore.
Gli artt. 2, 4 e 5, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 28/2010 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) prevedono che:
– Il procedimento di mediazione è praticabile con riferimento ad ogni controversia vertente su diritti disponibili (art. 2);
– L’avvocato, ricevuto il mandato alle liti, deve informare il mandante della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione;
– Il procedimento di mediazione, esperito con la necessaria assistenza dell’avvocato, è condizione di procedibilità con riferimento a diverse fattispecie specificatamente individuate, fra le quali quelle relative a rapporti di locazione, di comodato e di affitto di aziende, già di competenza pretorile.
Posto quindi che, nei limiti precisati dianzi, il patrocinatore può liberamente esercitare davanti ad un Tribunale, la circostanza che il D. Lgs. n. 28/2010 non ne contempli esplicitamente la figura non può inibire al medesimo la facoltà di assistere la parte anche nell’ambito del procedimento di mediazione, ovviamente limitatamente alle materie per le quali è abilitato al patrocinio. In caso contrario, infatti, l’attività professionale che la legge gli consente di svolgere potrebbe subire un danno immotivato e conseguentemente ingiusto. Resta fermo che le conclusioni del presente parere contemplano esclusivamente la figura del praticante che abbia conseguito l’abilitazione al patrocinio ai sensi della normativa previgente all’art. 41, comma 13 della nuova legge professionale.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 33

Quesito n. 125, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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