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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-ferrara-riferisce-di-uninterpretazione-data-dalla-corte-di-appello-di-milano-a-proposito-della-previsione-recata-dallart-14-comma/