Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano chiede di esprimere un parere sulle possibilità, o meno, per il Consiglio dell’Ordine di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscritto, già sospeso a tempo indeterminato per il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al COA, ove venga accertata nei suoi confronti, giusta previsione del comma 9 lettera c) dell’art. 17 L. 247/2012, la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 21 L. 247/2012.

Come chiarito con il parere n. 90/2017 al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, la sospensione per morosità – non avendo natura di sanzione disciplinare – non determina l’operatività del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.
Ne consegue che, ricorrendone i presupposti, l’iscritto ben potrà essere cancellato dall’Albo. Sul punto si ricorda, per completezza, che quanto al requisito dei cinque affari annui sono attualmente in itinere modifiche al regolamento previsto dall’articolo 21 della legge n. 247/12.

Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 8 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 08 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment