Chiavi di ricerca:
- numero: 99
- anno: 2016
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere
- numero: 99
- anno: 2016
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere
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- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha formulato il seguente quesito: “se, ai fini del computo dei ‘cinque affari per ciascun anno’, come richiesti dall’art. 2 n. 2 lett. c) del d.m. n. 47 del 25 febbraio 2016, sia possibile includere l’attività, in particolare quella decisoria, svolta quale giudice onorario da un avvocato iscritto all’Albo, anche alla luce del disposto dell’art. 1 co. 5 del “Regolamento di attuazione dell’art. 21 co. 8 e 9 legge 247/2012” emesso dalla Cassa Forense, il quale riconosce agli avvocati che svolgono la funzione di giudice onorario il diritto/dovere di vedere calcolati i propri contributi previdenziali anche sulle indennità derivanti dall’incarico di magistrato onorario”.
Consiglio Nazionale Forense (Orlando Carlo), parere n. 99 del 19 Ottobre 2016
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 19 Ottobre 2016- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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