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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha posto il seguente quesito: “Se può essere qualificata attività formativa ai sensi del vigente regolamento in tema di formazione permanente dell’avvocato l’esercizio della funzione di Presidente e/o componente del Collegio giudicante di Commissioni tributarie, l’esercizio della funzione di giudice procuratore onorario, il tutto ai fini del riconoscimento di crediti formativi.”. Il Consiglio ha altresì chiesto, in caso di risposta affermativa, che vengano specificati i criteri per la relativa quantificazione dei crediti. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-arezzo-ha-posto-il-seguente-quesito-se-puo-essere-qualificata-attivita-formativa-ai-sensi-del-vigente-regolamento-in-tema-di-formazione-per/