Il COA di Treviso chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 l’avvocato assunto alle dipendenze di ente pubblico avente i requisiti di cui al medesimo articolo – anche in relazione all’esistenza di un ufficio legale – precisando tuttavia che “l’avvocato non verrebbe incardinato nell’Ufficio Legale ma in un diverso ufficio (di volta in volta variamente denominato) destinato a trattare specifiche pratiche dell’Ente (esame richieste di risarcimenti, partecipazione all’attività di media conciliazione, istruzione di gare di appalto, esercizio di poteri deliberativi nei procedimenti amministrativi di competenza dell’ufficio di appartenenza, ecc.) per le quali sono evidentemente necessarie anche competenze giuridiche”. Chiede inoltre di sapere se “se, ai fini dell’iscrizione di un professionista nell’elenco speciale ex art. 23 LPF, per Ufficio Legale possa intendersi anche, in modo estensivo, una unità organizzativa diversamente denominata purché rispondente ai requisiti previsti dall’art. 23 LPF, tenuto conto delle esigenze di affidamento del pubblico”.

Chiavi di ricerca:
- numero: 56
- anno: 2024
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il COA di Treviso chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 l’avvocato assunto alle dipendenze di ente pubblico avente i requisiti di cui al medesimo articolo – anche in relazione all’esistenza di un ufficio legale – precisando tuttavia che “l’avvocato non verrebbe incardinato nell’Ufficio Legale ma in un diverso ufficio (di volta in volta variamente denominato) destinato a trattare specifiche pratiche dell’Ente (esame richieste di risarcimenti, partecipazione all’attività di media conciliazione, istruzione di gare di appalto, esercizio di poteri deliberativi nei procedimenti amministrativi di competenza dell’ufficio di appartenenza, ecc.) per le quali sono evidentemente necessarie anche competenze giuridiche”. Chiede inoltre di sapere se “se, ai fini dell’iscrizione di un professionista nell’elenco speciale ex art. 23 LPF, per Ufficio Legale possa intendersi anche, in modo estensivo, una unità organizzativa diversamente denominata purché rispondente ai requisiti previsti dall’art. 23 LPF, tenuto conto delle esigenze di affidamento del pubblico”.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 25 Novembre 2024
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment