Il COA di Trapani formula quesito in merito alle conseguenze sul piano deontologico, ordinamentale e professionale della sospensione dall’Albo, disposta per effetto dell’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo, secondo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/22.

Non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento del CNF, riassunto da ultimo – in relazione alla sospensione necessaria ex art. 20 comma 1, ma con formula applicabile ad ogni ipotesi di sospensione – dal parere n. 56/2019, a mente del quale:

“Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.”.

Con specifico riguardo agli obblighi previdenziali deve essere ricordato, inoltre, che l’articolo 1, comma 7-quater del d.l. n. 80/2021 prevede che “I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-ter possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.”. Per gli avvocati assunti alle dipendenze dell’Ufficio del processo, il successivo articolo 11 non contiene specifiche previsioni in materia previdenziale. Ne consegue che l’avvocato sospeso potrà rimanere iscritto alla Cassa, analogamente a quanto avviene agli avvocati sospesi ex lege ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera (quesito)
Evidenza, Prassi: pareri CNF

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