Il COA di Torino chiede di sapere se sia possibile sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all’obbligo di presentazione del “Modello 5”, fermo restando il rilievo disciplinare di tale mancato adempimento.

La fattispecie è disciplinata dall’articolo 17, comma 5, della legge n. 576/1980, a mente del quale: “L’omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell’ordine per la valutazione del comportamento dell’iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell’ordine ai fini della sospensione dell’iscritto dall’esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell’ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell’articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l’interessato dimostra di aver provveduto all’invio della comunicazione dovuta”.
Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle “forme del procedimento disciplinare” non esclude, secondo la giurisprudenza, la natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l’autonoma e ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment