Il COA di Roma chiede di sapere se possa procedere alla cancellazione dell’iscritto in relazione al quale sia stato accertata la mancata comunicazione all’Ordine dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sebbene penda nei suoi confronti procedimento disciplinare.

Sul punto si richiama quanto previsto dall’articolo 16, comma 7bis del d. lgs. n. 185/2008, come modificato da ultimo dall’articolo 37 del D.L. n. 76/2020. A mente di tale disposizione “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 e’ obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione amministrativa dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
A tale procedura dovrà dunque farsi luogo, nel pieno rispetto del divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 8 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 39 del 08 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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