Il COA di Rieti formula quesito in merito alla permanenza dell’iscrizione nella Cassa di previdenza e assistenza forense dell’avvocato che abbia richiesto la sospensione volontaria dall’Albo, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 247/12.

Questa Commissione non può che conformare il proprio parere alla previsione dell’art. 6 del Reg. 31/1/2014, con il quale la Cassa Forense ha adempiuto all’onere previsto a suo carico dall’art. 21 commi 8 e 9 legge 247: tale disposizione prevede, in particolare, la cancellazione dell’avvocato dalla Cassa degli avvocati “in caso di sua sospensione volontaria annotata nell’Albo ex art. 20 comma 2 e 3 della legge n. 247/2012”. Si ritiene pertanto superato il precedente parere n. 33/2013, reso dalla Commissione su fattispecie analoga.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 16 marzo 2016, n. 29

Quesito n. 100, COA di Rieti

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 29 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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