Il COA di Palermo chiede: 1.- Se il Consiglio dell’Ordine possa autonomamente regolamentare il procedimento amministrativo relativo all’ottenimento dell’integrazione nell’Albo degli avvocati da parte degli avvocati stabiliti; 2.- se possa il Consiglio nel corso del triennio d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo effettuare verifiche intermedie volte ad accertare le modalità di svolgimento dell’attività da parte degli avvocati stabiliti, la continuità della professione e il mantenimento dei requisiti d’iscrizione; e se possa, nel caso di esito negativo delle verifiche, deliberare la revoca dell’iscrizione.

Chiavi di ricerca:
- numero: 41
- anno: 2017
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Palermo chiede: 1.- Se il Consiglio dell’Ordine possa autonomamente regolamentare il procedimento amministrativo relativo all’ottenimento dell’integrazione nell’Albo degli avvocati da parte degli avvocati stabiliti; 2.- se possa il Consiglio nel corso del triennio d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo effettuare verifiche intermedie volte ad accertare le modalità di svolgimento dell’attività da parte degli avvocati stabiliti, la continuità della professione e il mantenimento dei requisiti d’iscrizione; e se possa, nel caso di esito negativo delle verifiche, deliberare la revoca dell’iscrizione.
    Consiglio Nazionale Forense (Allorio Carlo), parere n. 41 del 17 Luglio 2017
Prassi: pareri CNF

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