Il COA di Palermo chiede: 1.- Se il Consiglio dell’Ordine possa autonomamente regolamentare il procedimento amministrativo relativo all’ottenimento dell’integrazione nell’Albo degli avvocati da parte degli avvocati stabiliti; 2.- se possa il Consiglio nel corso del triennio d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo effettuare verifiche intermedie volte ad accertare le modalità di svolgimento dell’attività da parte degli avvocati stabiliti, la continuità della professione e il mantenimento dei requisiti d’iscrizione; e se possa, nel caso di esito negativo delle verifiche, deliberare la revoca dell’iscrizione.

In risposta al primo quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il Consiglio dell’Ordine possa, nell’esplicazione di un potere proprio di ogni Amministrazione, dotarsi di regolamenti per disciplinare lo svolgersi dell’attività amministrativa: ivi compresa, nella specie, quella di verifica dello svolgimento dell’attività professionale da parte degli Avvocati Stabiliti iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo, nel triennio precedente alla eventuale domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati, purché, beninteso, tale attività normativa non si ponga in contrasto con la legge, ed in particolare con il D. Lgs. n. 96/2001.
Quanto al secondo quesito, ritiene la Commissione che il Consiglio possa effettuare senz’altro le verifiche opportune in ordine al mantenimento dei requisiti d’iscrizione (quale, ad esempio, la permanenza dell’iscrizione nell’Albo professionale del Paese d’origine). Quanto a diverse attività di verifica – quali, a mero titolo di esempio, quelle attinenti allo svolgimento dell’attività professionale, nonché alla continuatività della stessa, alla mancanza o sospensione dell’attività professionale – con riferimento al triennio di stabilimento antecedente alla domanda di integrazione, queste devono essere escluse: si tratterebbe, infatti, di attività di verifica non funzionali all’esercizio immediato di un potere che il COA potrà esercitare solo in sede di decisione sulla domanda di integrazione dell’Avvocato stabilito nell’Albo ordinario, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 96/2001.
Durante il triennio di stabilimento, in altre parole, il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, come previsti dal D. Lgs. n. 96/2001. Altre circostanze, quali quelle sopra esemplificate, potranno essere verificate e valutate, unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 41

Quesito n. 344, COA Palermo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 17 Luglio 2017
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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