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Continue to ChatIl COA di Milano chiede di sapere se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all’articolo 47 del R.D. n. 1578/33, a mente del quale il termine di cinque anni per la reiscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-milano-chiede-di-sapere-se-possa-ancora-applicarsi-al-professionista-dapprima-attinto-dalla-misura-della-sospensione-cautelare-e-successivamente-radiato-nel-vigore-del-nuovo-ordinamento-pro/