Send the following on WhatsApp
Continue to ChatIl COA di Massa Carrara pone il seguente quesito: “Se sussista l’incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, posto che l'art. 2 comma 6 della L. 247/2012 stabilisce che ‘...è comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata’, e, l'art. 18 comma unico lett. d) sancisce che ‘la professione di avvocato è incompatibile: ...d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-massa-carrara-pone-il-seguente-quesito-se-sussista-lincompatibilita-tra-liscrizione-allalbo-degli-avvocati-e-linstaurazione-di-un-rapporto-di-lavoro-subordinato-aven/