Il COA di Fermo chiede di sapere “se un Consigliere dell’Ordine che viene nominato Curatore Speciale del Minore ad processum può presentare istanza per l’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato al fine di vedersi liquidata la parcella o tale compito può essere svolto dal Consigliere a titolo gratuito”.

Può essere richiamato, in merito, il parere 72/2017.
Nel primo, si è ritenuto che l’incarico di Curatore speciale del minore – alla luce della prevalenza della funzione sociale e solidaristica del medesimo – non rientri nel novero degli incarichi giudiziari preclusi per effetto dell’articolo 28 della legge n. 247/12 e che, pertanto, il Consigliere dell’Ordine possa assumere detto incarico “a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità”.
Ne consegue che l’incarico debba essere svolto a titolo gratuito e che, di conseguenza, nemmeno possa presentarsi istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 20 Dicembre 2022
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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