Il COA di Chieti chiede di sapere se l’avvocato sospesosi volontariamente dall’esercizio della professione possa continuare ad assumere incarichi di gestione e vigilanza in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale, Commissario Liquidatore, Custode giudiziario e delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari.

La sospensione volontaria dall’esercizio della professione impedisce l’esercizio di tutte le attività tipiche della professione forense. Tra queste, rientra anche lo svolgimento degli incarichi giudiziari richiamati nel quesito.

Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 40 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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