Il COA di Bergamo formula quesito in merito alla possibilità di accreditare, ai fini della formazione professionale, corsi di mediazione familiare “che trattano di tematiche giuridiche solo in via marginale”.

Posto che, come correttamente evidenziato nel quesito, la mediazione familiare non rientra tra le funzioni riservate all’avvocato è pur sempre possibile che un avvocato intenda acquisire le relative competenze. Da ciò consegue la possibilità – almeno in linea di principio – di accreditare i relativi corsi ai fini della formazione forense. Rimane purtuttavia in capo al COA accreditante – nell’esercizio del suo prudente apprezzamento – la valutazione in concreto delle caratteristiche del corso e del rilievo specifico che in esso assumano i profili formativi di diretta attinenza alla professione forense; e ciò, tanto ai fini della decisione finale di accreditare o meno il corso quanto – soprattutto – in relazione al numero di crediti da riconoscere.

Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 24 Marzo 2023
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment