Il COA di Arezzo formula chiede di sapere: 1) se l’avvocato già iscritto nell’Albo tenuto dal predetto Ordine e successivamente cancellatosi per aver trasferito la propria residenza all’estero debba – qualora intenda riprendere l’esercizio professionale in Italia, coniugandolo con la prosecuzione dell’esercizio della professione all’estero – reiscriversi nel circondario ove aveva l’ultima residenza prima di trasferirsi all’estero; 2) se, nel medesimo caso, l’esercizio dell’attività libero professionale in Italia sia compatibile con l’esercizio della professione all’estero con contratto di lavoro subordinato, come consentito in Germania; 3) se, nel medesimo caso, sia necessaria l’apertura di partita IVA in Italia.

Chiavi di ricerca:
- numero: 55
- anno: 2024
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Arezzo formula chiede di sapere: 1) se l’avvocato già iscritto nell’Albo tenuto dal predetto Ordine e successivamente cancellatosi per aver trasferito la propria residenza all’estero debba – qualora intenda riprendere l’esercizio professionale in Italia, coniugandolo con la prosecuzione dell’esercizio della professione all’estero – reiscriversi nel circondario ove aveva l’ultima residenza prima di trasferirsi all’estero; 2) se, nel medesimo caso, l’esercizio dell’attività libero professionale in Italia sia compatibile con l’esercizio della professione all’estero con contratto di lavoro subordinato, come consentito in Germania; 3) se, nel medesimo caso, sia necessaria l’apertura di partita IVA in Italia.
    Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 25 Novembre 2024
Prassi: pareri CNF

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