I diversi effetti delle pene accessorie dell’interdizione dall’esercizio della professione e dai pubblici uffici

La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (art. 30 c.p.) non incide sul mantenimento dell’iscrizione all’Albo e la sua durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense (art. 54, co. 4, L. n. 247/2012). Tale disciplina, invece, non si applica alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), la quale comporta infatti l’inibizione del pieno esercizio dei diritti civili, con conseguente necessità di cancellazione dall’Albo professionale per perdita del requisito previsto dall’art. 17 co. 1 lett. d) L. n. 247/2012.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 21 Ottobre 2019 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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