In materia di elezione degli organi dei consigli degli ordini forensi, la proposizione del reclamo previsto dall’art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012, non va comunicata all’interessato nelle forme indicate dall’art. 59 del r.d. n. 37 del 1934, disposizione applicabile esclusivamente ai procedimenti di natura disciplinare che si svolgono, in sede d’impugnazione, davanti al Consiglio Nazionale Forense, con natura giuridica e funzione differenti da quelle del cd. reclamo elettorale, nel cui ambito, ai fini della salvaguardia del diritto di difesa dell’interessato, risulta adeguato l’avviso eseguito mediante PEC dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza. Invero il procedimento disciplinare ha natura giuridica e funzione del tutto diverse rispetto al procedimento elettorale. Quest’ultimo, come in via generale ogni giudizio di impugnazione delle operazioni elettorali devoluto alla giurisdizione amministrativa, mira infatti a tutelare la stabilità degli organi elettivi e degli atti derivanti dalla loro costituzione e funzionamento all’esito delle elezioni. Per tale ragione il procedimento è improntato a un criterio di celerità del rito ove la salvaguardia del diritto di difesa delle parti appare adeguatamente garantito dall’avviso eseguito mediante PEC alle controparti e al controinteressato dell’avvenuto deposito del ricorso e della fissazione della data d’udienza nel termine di venti giorni dalla data di deposito del reclamo alla data dell’udienza di discussione e nulla ostando a che la fissazione dell’udienza venga adottata in pendenza di tale termine.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Giovanni), sentenza n. 92 del 9 maggio 2023
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 2606 del 4 febbraio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 09 Maggio 2023 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera
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