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Continue to ChatE' insorto conflitto negativo tra i Consigli dell'Ordine di Gorizia e di Trieste in materia di competenza all'applicabilità della sospensione cautelare prevista dall'art. 43 l.p. Il conflitto è stato originato dalla circostanza che nei confronti degli avvocati X e Y, iscritti all'Ordine di Gorizia, pende procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine di Trieste, che a suo tempo lo aveva aperto in quanto i fatti disciplinarmente rilevanti erano stati commessi nel suo ambito territoriale. Dovendosi ora procedere all'eventuale applicazione della sospensione cautelare di detti avvocati ex art. 43 legge cit., a seguito della pubblicazione della sentenza penale di condanna dei medesimi e del conseguente strepitus fori, il COA di Gorizia chiede di conoscere se la pendenza del procedimento disciplinare davanti al COA di Trieste ha attratto - come esso ritiene - anche la competenza relativa all'applicazione della sospensione cautelare, competenza che quest'ultimo Consiglio nega. https://www.codicedeontologico-cnf.it/e-insorto-conflitto-negativo-tra-i-consigli-dellordine-di-gorizia-e-di-trieste-in-materia-di-competenza-allapplicabilita-della-sospensione-cautelare-prevista-dallart-43-l-p-il-conflitto-e-st/