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Continue to ChatCon deliberazione adottata nell’adunanza del 20 gennaio 2011 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha richiesto il parere di questo Consiglio Nazionale in relazione alla possibilità, o meno, che il Consiglio territoriale valuti - nel procedimento avente ad oggetto l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. a) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - il profilo della continuità dell’aggiornamento professionale dell’interessato, in linea con il dovere di formazione continua introdotto nell’ordinamento della professione forense con il Regolamento 13 luglio 2007 di questo Consiglio Nazionale. Opina, in proposito, il Consiglio rimettente che, nel caso di specie, dovrebbe dubitarsi della sussistenza di tale requisito, poiché l’interessato, pur avendo fatto parte dell’Ordine giudiziario per più di otto anni, ma in quiescenza dall’anno 1992, non parrebbe avere curato il proprio aggiornamento professionale nel lungo arco temporale intercorso tra la cessazione delle funzioni magistratuali e la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati. https://www.codicedeontologico-cnf.it/con-deliberazione-adottata-nelladunanza-del-20-gennaio-2011-il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-ascoli-piceno-ha-richiesto-il-parere-di-questo-consiglio-nazionale-in-relazione/