La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. […]