Avvocato – Tenuta degli albi – Registro dei Praticanti Avvocati – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata – Revoca

Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata previsto dall’art. 17, comma 1, n. 3), del r.d.l. n. 1578/33 è requisito richiesto per l’iscrizione nel registro dei praticanti, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. n. 37/34 (norme integrative e di attuazione del r.d.l. citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 del r.d.l. n. 1578/33 e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37/34.
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata implica necessariamente anche un giudizio esteso alle qualità dell’aspirante professionista ed ai fatti della sua vita, compresa la vita privata di pubblico eco. E’ pertanto legittima la revoca dell’iscrizione già deliberata laddove il C.d.O., come nella specie, abbia considerato sia la non genuinità delle dichiarazioni contenute nella istanza di iscrizione sia l’esistenza di un precedente penale (Il C.n.f. precisa, in motivazione, che non tanto rileva, ai fini dell’apprezzamento del requisito della condotta, l’esistenza di una sentenza di patteggiamento, quanto piuttosto il titolo di reato nel caso di specie contestato, l’oggetto del furto ed il luogo e le modalità esecutive, nonché l’esiguo importo dei sei libri che si era tentato di rubare, trattandosi di elementi rivelatori di una condotta individuale oggettivamente non ispirata al permanente e corretto rispetto delle regole sociali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 23 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mauro), decisione del 20 aprile 2011, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 20 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 23 Luglio 2009
Giurisprudenza CNF

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